Art. 10
In vigore dal 9 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
SPA:L888UMBI15.94
FF: 8UI0; SETUP: 01; Hoehe: 1216 mm; 190 Zeilen; 9409 Zeichen;
Bediener: MARK Pr.: B;
Kunde: ................................
(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.
(4) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.
(6) GU n. L 64 del 14. 3. 1979, pag. 49.
Storico versioni
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