Art. 4

Art. 4

In vigore dal 9 dic 1987
1. L'originale e la prima copia del certificato devono essere presentati alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione entro un termine di due mesi dalla data del rilascio del certificato stesso, con le merci alle quali si riferiscono. 2. La seconda copia del certificato è destinata ad essere trasmessa direttamente dall'organismo emittente alle autorità competenti dello Stato membro importatore.
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