Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 dic 1987
1. Il certificato conforme al modello figurante nell'allegato I consta di un originale e di almeno due copie, stampato e redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità come pure, all'occorrenza, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione. Il formato del certificato è di circa 210 × 297 mm. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco pesante almeno 40 g per ogni metro quadrato. La prima copia deve essere di color rosa e la seconda di color giallo. 2. Il certificato deve essere contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente, seguito dalla sigla indicante la nazionalità dell'organismo emittente. Sulle copie devono essere indicati il medesimo numero d'ordine e la medesima sigla dell'originale. 3. Le autorità doganali dello Stato membro in cui i prodotti sono presentati possono esigere la traduzione del certificato.
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