Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 dic 1987
L'ammissione nella sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata delle preparazioni dette «fondute» è subordinata alla presentazione di un certificato respondente alle esigenze definite dal presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:4134:oj#art-1