Art. 4

Art. 4

In vigore dal 9 dic 1987
1. Un certificato è valido soltanto se è debitamente vidimato dall'organismo emittente indicato nell'allegato II. 2. Un certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo. 3. La Finlandia comunica alla Commissione i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal suo organismo emittente. La Commissione comunica questa informazione alle autorità doganali degli Stati membri.
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