Art. 5

Art. 5

In vigore dal 9 dic 1987
1. Il certificato è valido soltanto se è debitamente vidimato da un organismo emittente figurante nell'elenco di cui all'allegato II. 2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:4132:oj#art-5