Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 dic 1987
1. I certificati sono redatti secondo le indicazioni della tabella seguente su modelli conformi a quelli figuranti negli allegati da I a V del presente regolamento: >SPAZIO PER TABELLA> I certificati sono stampati e redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità come pure, all'occorrenza, in una lingua ufficiale del paese di esportazione. Le autorità doganali dello Stato membro in cui i prodotti sono presentati possono esigere la traduzione del certificato. 2. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco non contenente pasta meccanica, collata per scrittura e pesante non meno di 55 e non più di 65 g per metro quadrato. La parte anteriore del certificato porta impresso un fondo arabescato di colore rosa che fa apparire qualsiasi falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici. 3. Il formato dei certificati è di 210 × 297 mm. I bordi dei certificati possono comportare motivi decorativi su una fascia esterna della larghezza massima di 13 mm. 4. Ogni certificato è contraddistinto da un numero di ordine attribuito dall'organismo emittente.
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