Art. 4

Art. 4

In vigore dal 9 dic 1987
Il certificato o, in caso di frazionamento della spedizione, la fotocopia del certificato previsti dall', devono essere presentati, nel termine di 24 mesi a decorrere dalla data del rilascio del certificato, alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione, contestualmente alla merce cui si riferisce.
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