Art. 1
In vigore dal 9 dic 1987
A richiesta dell'interessato, alle condizioni previste all'articolo 31 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3540/85 e nella misura in cui sia comprovato con soddisfazione di uno Stato membro che i piselli, le fave, le favette o i lupini dolci che si trovano sul suo territorio sono stati raccolti in un altro Stato membro e scambiati anteriormente al 1o novembre 1987, in deroga al disposto dello stesso paragrafo l'esemplare di controllo ivi previsto viene redatto nello Stato membro in cui si trovano i prodotti.
In tal caso, l'esemplare di controllo è subordinato alle modalità previste nel suddetto articolo 31 bis; in particolare, la casella 41 reca l'indicazione dello Stato membro in cui è stato comprovato che i prodotti sono stati raccolti.
Storico versioni
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