Art. 5

Art. 5

In vigore dal 9 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987. Per la Commissione Peters SCHMIDHUBER Membro della Commissione (1) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3. (2) GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3. (3) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 351 del 12. 12. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 1. (6) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1. (7) GU n. L 245 del 14. 9. 1984, pag. 28. (8) GU n. L 70 del 17. 3. 1977, pag. 13.
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