Art. 5
In vigore dal 9 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.
Per la Commissione
Peters SCHMIDHUBER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.
(2) GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3.
(3) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 351 del 12. 12. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 1.
(6) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
(7) GU n. L 245 del 14. 9. 1984, pag. 28.
(8) GU n. L 70 del 17. 3. 1977, pag. 13.
Storico versioni
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