Art. 3

Art. 3

In vigore dal 9 dic 1987
1. Allorché merci di importazione, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1999/85, sottoposte al regime doganale del perfezionamento attivo, nell'ambito del sistema della sospensione, sono immesse in libera pratica, sia nello stato in cui sono state importate, sia sotto forma di prodotti compensatori principali, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3677/86, esse sono oggetto, nello Stato membro di immissione in libera pratica, di una rilevazione distinta dei dati di cui all'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1736/75. 2. Gli Stati membri provvedono a tale rilevazione elaborando, per specie di merce importata, il numero di codice corrispondente della nomenclatura combinata, il paese d'origine e le quantità di merci di importazione immesse in libera pratica nello stato in cui sono state importate o utilizzate per la fabbricazione di prodotti compensatori immessi in libera pratica. 3. Gli Stati membri trasmettono i rispettivi dati all'Istituto statistico delle Comunità europee previa indicazione a quest'ultimo del servizio nazionale competente per l'effettuazione della rilevazione di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. Fatto salvo il ricorso alla procedura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1736/75, le modalità della trasmissione, compreso il periodo di riferimento, la periodicità e il termine di trasmissione, nonché le eventuali condizioni di elaborazione ai fini della trasmissione, seguono la prassi adottata in sede di applicazione dell'articolo 38, paragrafo 2 di detto regolamento.
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