Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 dic 1987
Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II (salvo zona CE), V b (zona CE), VI, VII, VIII (salvo VIII c), XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato all'Irlanda per il 1987. La pesca dello sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II (salvo zona CE), V b (zona CE), VI, VII, VIII (salvo VIII c), XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, è proibita.
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