Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2169/86 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2169/86 è modificato come segue:

In vigore dal 2 dic 1987
1. All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: « Tuttavia, se il prodotto indicato nel certificato rientra nella sottovoce 39.06 B I della tariffa doganale comune (NC 3505 10 50), la cauzione è pari a 105 % della restituzione alla produzione di cui è prevista la concessione per la trasformazione del prodotto di cui trattasi ». 2. All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 4: « 4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, la cauzione di cui al paragrafo 1, secondo comma sarà svincolata solo dopo che le competenti autorità abbiano ottenuto la prova che il prodotto di cui alla sottovoce 39.06 B I della tariffa doganale comune (NC 3505 10 50) è stato usato per la fabbricazione di prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato I ».
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