Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 4. (3) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 26. (4) GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 19. (5) GU n. L 340 del 2. 12. 1987, pag. 18.
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