Art. 3
In vigore dal 2 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 4.
(3) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 26.
(4) GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 19.
(5) GU n. L 340 del 2. 12. 1987, pag. 18.
Storico versioni
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