Art. 1
All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2287/87, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 2 dic 1987
« 1. L'importo dell'aiuto di cui all', paragrafo 1 è fissato per % vol potenziale e per ettolitro di mosto di uve concentrato e di mosto di uve concentrato rettificato utilizzati, prodotti a base di uve raccolte nella Comunità dei Dieci e rispettivamente prodotti a base di uve raccolte in Spagna, nella seguente misura:
- 1,52 ECU e rispettivamente 0,66 ECU per i mosti di uve concentrati elaborati a partire da uve provenienti dalle zone viticole C III a) e C III b);
- 1,32 ECU e rispettivamente 0,46 ECU per i mosti di uve concentrati divesi da quelli di cui al primo trattino;
- 1,69 ECU e rispettivamente 0,83 ECU per i mosti di uve concentrati rettificati, elaborati a partire da uve ottenute nelle zone viticole C III a) e C III b) o prodotti al di fuori di tali zone negli impianti che hanno iniziato la produzione anteriormente al 30 giugno 1982 nella Comunità dei Dieci e anteriormente al 1o gennaio 1986 in Spagna, indipendentemente dalla zona di provenienza delle uve;
- 1,49 ECU e rispettivamente 0,63 ECU per i mosti di uve concentrati rettificati diversi da quelli di cui al terzo trattino. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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