Art. 8

Art. 8

In vigore dal 1 dic 1987
Per l'esecuzione dell'indagine gli Stati membri ricevono un contributo. L'importo del contributo è imputato agli stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente H. DYREMOSE
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