Art. 6
In vigore dal 1 dic 1987
Gli Stati membri assicurano che le informazioni richieste siano fornite in modo veritiero e completo nei termini fissati. Essi sono tenuti ad assicurare che l'indagine fornisca basi più sicure per un'analisi comparativa sul piano comunitario, nonché a livello degli Stati membri e di talune regioni. I servizi statistici degli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i risultati verificati dell'indagine per ciascuna persona intervistata, senza indicarne il nome e l'indirizzo.
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