Art. 4 · L'indagine verte sugli aspetti seguenti:

Art. 4

L'indagine verte sugli aspetti seguenti:

In vigore dal 1 dic 1987
a) caratteristiche individuali di tutte le persone che compongono i nuclei familiari intervistati, e cioè: sesso, età, stato civile, nazionalità, tipo di nucleo familiare in cui la persona vive o è censita, grado di parentela nel nucleo familiare. I membri della famiglia devono essere contrassegnati con un numero d'ordine comune e un codice per lo Stato e la regione in cui viene intervistato il nucleo familiare; b) posizione di tali persone riguardo all'attività economica al momento dell'indagine e caratteristiche dell'attività svolta, e cioè: professione, statuto professionale, ramo di attività economica, numero di ore di lavoro normalmente ed effettivamente prestate e motivo dell'eventuale differenza tra le due cifre, occupazione a tempo pieno o parziale, occupazione permanente o temporanea ad esercizio di una seconda attività retribuita; c) ricerca di un'occupazione con in particolare le indicazioni seguenti: tipo ed entità dell'occupazione ricercata, circostanze e motivi, metodi e durata della ricerca, eventuale concessione dell'indennità o dell'aiuto di disoccupazione, situazione immediatamente precedente la ricerca di lavoro e disponibilità all'occupazione ricercata oppure motivi della non disponibilità; d) massimo livello di istruzione o di formazione professionale raggiunto: natura e finalità dei corsi di istruzione e di formazione professionale cui le persone di età compresa tra i 14 e 49 anni hanno partecipato recentemente; e) esperienza professionale delle persone senza occupazione in età lavorativa, compresi le caratteristiche dell'ultima attività nonché la data e i motivi della cessazione dell'attività stessa; f) situazione dei membri delle famiglie l'anno precedente l'indagine in corso, in particolare: paese e regione di residenza, posizione riguardo all'attività economica e, se la persona era occupata, attività economica e statuto professionale. Articolo 5 Le informazioni sono raccolte dai servizi statistici degli Stati membri sulla base dell'elenco di domande che è stato elaborato dalla Commissione in collaborazione con i competenti servizi degli Stati membri. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione determina le modalità dell'indagine, in particolare le date di inizio e chiusura dell'indagine, nonché il termine per la trasmissione dei risultati. I servizi statistici degli Stati membri garantiscono la rappresentatività del campione, conformemente ai metodi praticati negli Stati membri, i quali possono prevedere in taluni casi un obbligo di risposta. Essi prendono le misure necessarie affinché almeno un quarto delle unità di rilevazione venga tratto dal campione dell'indagine 1987 e affinché almeno un quarto possa rientrare nel campione di un'indagine successiva. L'appartenenza ad uno dei due gruppi è contrassegnata da un codice.
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