Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 dic 1987
I quantitativi di animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura, della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, che possono essere importati dalla Romania in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 550 t espresse in peso carcassa con osso per il 1987. I quantitativi di carni fresche e refrigerate delle specie ovina e caprina della sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune, che possono essere importati dalla Romania in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 0 per il 1987.
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