Art. 5

Art. 5

In vigore dal 30 nov 1987
Gli Stati membri trasferiscono nella riserva, entro il 1o settembre 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale, che, alla data del 15 agosto 1988, eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore, se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o settembre 1988, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 agosto 1988 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della propria quota iniziale trasferita nella riserva.
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