Art. 10

Art. 10

In vigore dal 30 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente N. WILHJELM (1) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36. (2) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20. (3) GU n. L 84 del 7. 3. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.
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