Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente N. WILHJELM (1) GU n. L 296 del 21. 10. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1. (3) GU n. L 134 del 21. 5. 1983, pag. 1.
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