Art. 3
In vigore dal 30 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. WILHJELM
(1) GU n. L 296 del 21. 10. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1.
(3) GU n. L 134 del 21. 5. 1983, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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