Art. 1
In vigore dal 30 nov 1987
1. Per le carni fresche o refrigerate, i massimali indicativi specificati all' del regolamento (CEE) n. 3955/86 sono fissati a 4 200 t peso carcassa.
2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, la quantità « obiettivo » specificata all' del suddetto regolamento può essere superata, nel corso del 1987, di 2 000 t peso carcassa.
Storico versioni
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