Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 nov 1987
1. Nel 1988, i contingenti dei prodotti che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 491/86, applicabili all'importazione in Spagna in provenienza dai paesi terzi, sono fissati como segue: - voce 0401 e sottovoce 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 51, 0403 90 53, 0403 90 59 della nomenclatura combinata: 363 t; - sottovoci ex 0402 10 11, ex 0402 10 19, ex 0402 21, destinati al consumo umano e ex 0402 29 11 della nomenclatura combinata: 250 t; - voce 0405: 150 t. 2. I contingenti applicabili nel 1988 ai prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, della voce 0406 della nomenclatura combinata sono fissati a 5 735 t. 3. I contingenti applicabili nel 1988 ai prodotti che figurano nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 491/86, delle sottovoci ex 0402 10 91, ex 0402 10 99, ex 0402 29 15, ex 0402 29 19, ex 0402 29 91 e ex 0402 29 99, destinati al consumo umano, sono fissati a 150 t.
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