Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (2) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 32.
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