Art. 8

Art. 8

In vigore dal 27 nov 1987
1. La restituzione è concessa soltanto per prodotti che si trovano in una delle situazioni contemplate dall', paragrafo 2 del trattato, anche se i relativi imballaggi non rispondono a tali requisiti. Tuttavia, per i prodotti che sono stati oggetto di scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione anteriore all'adesione di detto Stato membro, la restituzione è concessa soltanto se è stato riscosso l'importo compensativo adesione eventualmente applicabile a tali prodotti nello Stato membro d'esportazione. 2. All'esportazione di prodotti composti che beneficiano di una restituzione fissata per uno o più componenti, la restituzione relativa ai componenti è versata soltanto se il componente o i componenti per i quali essa è richiesta rispondono ai requisiti di cui all', paragrafo 2 del trattato. La restituzione è ugualmente concessa quando il componente o i componenti per i quali è chiesta la restituzione si trovavano in una delle situazioni di cui all', paragrafo 2, del trattato e non si trovano più in una delle dette situazioni esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, sono considerate restituzioni fissate in relazione a un componente le restituzioni applicabili per: -i prodotti del settore dei cereali, delle uova, del riso, dello zucchero, nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci di cui all' del regolamento (CEE) n. 3035/80 ; -gli zuccheri bianchi e gli zuccheri greggi della voce n. 1701 della nomenclatura combinata, il glucosio e lo sciroppo di glucosio della sottovoce 1702 30 51, 1702 30 59 e 1702 30 91, 1701 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 della nomenclatura combinata, l'isoglucosio della sottovoce 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 della nomenclatura combinata e gli sciroppi di barbabietola e di canna de zucchero della sottovoce 1702 60 90, 1702 90 90 della nomenclatura combinata incorporati nei prodotti di cui all', para- grafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86 ; -i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari, nonché dello zucchero esportati sotto forma di prodotti compresi nella sottovoce da 0402 10 91 a 99, 0402 29, 0402 99, da 0403 10 31 a 39, da 0403 90 31 a 39, da 0403 90 61 a 69, 0404 10 19 e 99, da 0404 90 51 a 99 della nomenclatura combinata ; -i prodotti del settore dei cereali esportati sotto forma di prodotti compresi nella sottovoce da 2309 10 11 a 70, da 2309 90 31 a 70 della nomenclatura combinata e menzionati nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2727/75 ; -i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari esportati sotto forma di prodotti compresi nella sottovoce da 2309 10 11 a 70, da 2309 90 31 a 70 della nomenclatura combinata e menzionati all'arti- colo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.
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