Art. 5

Art. 5

In vigore dal 27 nov 1987
1. Il versamento della restituzione, sia essa differenziata o meno, è subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale della Comunità, alla condizione che esso - salvo deperimento durante il trasporto per un caso di forza maggiore - sia stato importato in un paese terzo ed eventualmente in un paese terzo determinato, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione : a)allorché sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, o b)allorché il prodotto possa essere reintrodotto nella Comunità, per effetto della differenza tra la restituzione applicabile al prodotto esportato e l'importo dei dazi all'importazione applicabili a un prodotto identico alla data di accettazione della dichiarazione d'esporta- zione. Tuttavia dei termini supplementari possono essere concessi alle condizioni previste dall'. Nei casi di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell', paragrafo 3, e dell'. Inoltre, i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che il prodotto è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo d'importazione. 2. Se i dazi all'importazione vengono calcolati interamente o in parte secondo una base ad valorem, la Commissione determina, secondo la procedura prevista dall' del regolamento n. 136/66/CEE e dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, i casi in cui il paragrafo 1, lettera b), è effettivamente applicabile. Ove sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, la Commissione può chiedere agli Stati membri di applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1. 3. Qualora il prodotto, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità, vada perduto durante il trasporto per un caso di forza maggiore, sono versate : -in caso di restituzione differenziata, la parte della restituzione determinata a norma dell' ; -in caso di restituzione non differenziata, la restituzione totale.
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