Art. 49 · Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

Art. 49

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

In vigore dal 27 nov 1987
-immediatamente, i casi in cui si applica l', paragrafo 1, lettera a) ; la Commissione ne informa gli altri Stati membri ; -il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno, i quantitativi di prodotti che, nel corso del semestre precedente, sono stati oggetto di applicazione dell', nonché degli importi versati ai sensi del paragrafo 3, lettera b), di detto articolo. La Commissione ne informa gli altri Stati membri ; -il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno, un compendio per ciascun settore dell'organizzazione comune dei mercati, nel quale sono indicati il numero di casi in cui si è applicato l', paragrafo 3, la causa - se nota - della mancata restituzione dell'esemplare di controllo, i quantitativi interessati, l'entità delle relative restituzioni, nonché le caratteristiche degli elementi considerati equivalenti.
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