Art. 48

Art. 48

In vigore dal 27 nov 1987
1. Nei casi in cui sono state soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa comunitaria circa la prova del diritto alla concessione di una restituzione, salvo l'esigenza di rispettare uno dei termini previsti dagli , paragarafo 1 e 38, paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni seguenti : a)la restituzione viene anzitutto ridotta del 15 %. La parte restante, in appresso denominata restituzione ridotta, viene inoltre diminuita come segue : b)(i)per ogni giorno di superamento del termine di cui all', paragrafo 1, viene detratto il 5 % della restituzione ridotta, o (ii)per ogni giorno di superamento del termine di cui all', paragrafo 1, viene detratto il 10 % della restituzione ridotta. 2.a)Quando la prova dell'adempimento di tutte le esigenze stabilite dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all', paragrafi 2, 4 e 5 la restituzione da versare è pari all'85 % dell'importo pagabile ove ricorressero tutti i requisiti. b)Se la prova è fornita entro 6 mesi dallo scadere dei termini di cui all', paragrafi 2, 4 e 5 ma è stato superato il termine di cui all', paragrafo 1 o all', paragrafo 1 la restituzione da versare viene ridotta dapprima a norma del paragrafo 1 e ulteriormente del 15 % dell'importo pagabile ove fossero stati rispettati tutti i termini. 3.a)Se una restituzione è stata pagata in anticipo in conformità dell' e il termine previsto dall', paragrafo 1 non è stato rispettato, la cauzione incamerata è pari : -all'importo della riduzione fissato a norma del paragrafo 1, -l'importo di tale riduzione è maggiorato del 15 %. La parte residua della cauzione viene svincolata. b)Se una restituzione è stata pagata in anticipo in conformità dell' e è stata addotta la prova dell'osservanza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria entro i sei mesi successivi ai termini di cui all', paragrafi 2, 4 e 5 viene restituito un importo corrispondente all'85 % della cauzione. c)Se nel caso previsto dalla precedente lettera b) non è stato, inoltre, osservato il termine previsto dall', paragrafo 1, viene restituito l'importo seguente : -un importo pari a quello restituito a norma della lettera b), -previa detrazione dell'importo della cauzione incamerata a norma della lettera a). 4. La restituzione totale perduta non può superare l'importo integrale della restituzione che sarebbe stato versato se tutte le esigenze fossero state adempiute. TITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI
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