Art. 42 · 1. Per il calcolo del tasso della restituzione da erogare, la fornitura di provviste di bordo :

Art. 42

1. Per il calcolo del tasso della restituzione da erogare, la fornitura di provviste di bordo :

In vigore dal 27 nov 1987
a)a piattaforme di perforazione o di estrazione, comprese altre unità tecniche che forniscono i relativi servizi sussidiari, situate entro i limiti dello zoccolo continentale cui appartiene la parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di 3 miglia a partire dalla linea di base che serve a misurare la larghezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro ed b)effettuata in alto mare a navi da guerra e a navi ausiliarie battenti bandiera di uno Stato membro, è considerata una consegna ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a). Per provviste di bordo si intendono i prodotti destinati esclusivamente al consumo a bordo. 2. Il disposto del paragrafo 1 è applicabile nel caso che il tasso di restituzione sia superiore al tasso minimo di cui all'. Gli Stati membri possono applicare tali norme a tutte le consegne di provviste di bordo, a condizione : a)che venga rilasciato un attestato di consegna a bordo. b)e, nel caso delle piattaforme : -che la fornitura di cui trattasi si inquadri nei regolari approvvigionamenti della piattaforma in questione, autorizzati dalle autorità competenti dello Stato membro da cui parte il mezzo di trasporto recante le provviste di bordo. Il luogo di carico o il porto d'imbarco, il tipo di natante, ove si tratti di un mezzo di trasporto marittimo, e il tipo di imballaggio o di contenitore devono essere, tranne in casi d'emergenza, quelli cui si ricorre abitualmente per l'approvvigionamento della piattaforma stessa ; -che la persona fisica o giuridica per conto della quale opera il natante o l'elicottero adibito alla consegna delle provviste tenga appositi registri conservati nella Comunità, verificabili in qualsiasi momento e sufficientemente circostanziati per consentire un minuzioso controllo di ogni volo od uscita in mare effettuati. 3. L'attestato di consegna a bordo di cui al paragrafo 2, lettera a), deve recare una descrizione precisa dei prodotti in causa, il nome e/o altri elementi informativi utili per l'identificazione della piattaforma o della nave da guerra o la nave ausiliaria alla quale sono stati forniti i prodotti, nonché la data di consegna. Gli Stati membri possono esigere dati supplementari. L'attestato dev'essere firmato: a)per le piattaforme : da una persona alla quale i responsabili della piattaforma abbiano affidato l'incarico di curare gli approvvigionamenti di bordo. Le autorità competenti adottano misure adeguate per garantire l'autenticità dell'operazione. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate ; b)per le navi da guerra : dalle autorità militari. In deroga al paragrafo 2, nel caso di un'operazione di approvvigionamento di piattaforme, gli Stati membri possono esonerare gli esportatori dalla presentazione dell'attestato di consegna a bordo, qualora si tratti di una consegna : -che dia diritto a una restituzione di importo inferiore o uguale a 2 500 ECU per esportatore, -che presenti per lo Stato membro sufficienti garanzie circa l'arrivo a destinazione dei prodotti, -per la quale sono presentati il titolo di trasporto e la prova di avvenuto pagamento. In questo caso si applicano le disposizioni dell', paragrafo 2. 4. Le competenti autorità dello Stato membro che accorda la restituzione provvedono al controllo dei quantitativi di cui è stata dichiarata la consegna alle piattaforme, verificando i registri dell'esportatore e della persona per conto della quale opera il natante o l'elicottero adibito i quantitativi consegnati in virtù del presente articolo restino nei limiti delle normali necessità del personale di bordo. Per l'applicazione del primo comma può essere richiesta, se necessario, la collaborazione delle competenti autorità degli Stati membri. 5. Se per l'approvvigionamento di una piattaforma si applica l', occorre compilare la casella 104 dell'esemplare di controllo apponendo nella rubrica altri una delle diciture seguenti : -Suministro para el abastecimiento de las plataformas - Reglamento (CEE) no 3665/87 -Proviant til platforme - forordning (EOEF) nr. 3665/87 -Bevorratungslieferung fuer Plattformen - Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 -ÐñïìÞèaaéaaò ôñïoeïaeïóssáò ãéá aaîÝaeñaaò - êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 3665/87 -Catering supplies for platform - Regulation (EEC) No 3665/87 -Livraison pour l'avitaillement des plates-formes - Règlement (CEE) no 3665/87 -Provviste di bordo per piattaforma - Regolamento (CEE) n. 3665/87 -Leverantie van boordproviand aan platform - Verordening (EEG) nr. 3665/87 -Fornecimentos para abastecimento de plataformas - Regulamento (CEE) n 3665/87. 6. Qualora si applichi l', il depositario si impegna ad annotare nel registro di cui all', paragrafo 2, lettera b), dati particolareggiati su ciascuna piattaforma di destinazione, il nome o il numero del natante o dell'elicottero adibito alla consegna e la data di sbarco delle provviste a bordo della piattaforma. Gli attestati di consegna a bordo, di cui al paragrafo 3, lettera a), sono da considerarsi parte integrante di tale registro. 7. Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinché venga tenuto un registro dei quantitativi di prodotti di ciascun settore consegnati a piattaforme, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo.
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