Art. 41

Art. 41

In vigore dal 27 nov 1987
1. Le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il deposito di approvvigionamento procedono almeno una volta ogni 12 mesi ad un controllo materiale di prodotti giacenti in tale deposito. Tuttavia, se l'entrata e l'uscita dei prodotti dal deposito di approvigionamento sono soggette a controllo materiale permanente da parte del servizio doganale, le autorità competenti possono limitare il controllo ad un controllo documentale dei prodotti giacenti nel deposito. 2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il deposito possono autorizzare il trasferimento dei prodotti in un secondo deposito di approvvigionamento. In tal caso, nel registro del primo deposito è annotata un'indicazione concernente il secondo deposito. Il secondo deposito e il secondo depositario devono essere a loro volta specificamente riconosciuti ai fini dell'applicazione delle norme riguardanti i depositi d'approvvigionamento. Se i prodotti sono stati sottoposti a controllo nel secondo deposito, il versamento delle somme dovute in caso di applicazione dell' incombe al secondo depositario. 3. Se il secondo deposito non è situato nello stesso Stato membro del primo, la prova che i prodotti sono stati introdotti nel secondo deposito è costituita dalla presentazione dell'originale dell'esemplare di controllo T 5 di cui all' del regolamento (CEE) n. 2823/87, recante una delle diciture precisate all', paragrafo 2. L'ufficio doganale competente dello Stato membro destinatario conferma l'entrata in deposito nell'esemplare di controllo previa verifica che i prodotti sono stati iscritti nel registro di cui all', paragrafo 2. 4. Se, dopo aver sostato in un deposito di approvvigionamento, i prodotti vengono imbarcati in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il deposito, la prova dell'imbarco viene fornita secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. CAPITOLO 2 CASI PARTICOLARI
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