Art. 37
In vigore dal 27 nov 1987
1. Il pagamento della restituzione è subordinato alla condizione che il prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione d'esportazione abbia raggiunto come tale, entro 60 giorni a decorrere dalla data di tale accettazione una delle destinazioni previste dall' 2. Nel caso previsto al paragrafo 1 si applica l', paragrafi 3 e 4.
3. Se, prima di raggiungere una delle destinazioni di cui all', un prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione d'esportazione attraversa territori comunitari diversi da quello dello Stato membro nel cui territorio tale dichiarazione è stata accettata, la prova che un tale prodotto ha raggiunto la destinazione prevista viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all' del regolamento (CEE) n. 2823/87.
Nell'esemplare di controllo devono essere compilate le caselle recanti i numeri 33, 103, 104 ed eventualmente 105. Nella casella 104 vengono apposte le annotazioni del caso.
Storico versioni
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