Art. 33

Art. 33

In vigore dal 27 nov 1987
1. Allorché, per prodotti o merci soggetti al presente capitolo, è stato riconoscuito il diritto alla restituzione e/o ad un importo compensativo monetario, l'importo di cui trattasi forma oggetto di una compensazione con quello pagato in anticipo. Se il diritto per il quantitativo esportato riguarda un importo superiore a quello pagato in anticipo, la differenza dev'essere versata all'interessato. 2. La cauzione viene svincolata integralmente allorché è fornita la prova che : a)i termini di cui agli , paragrafo 5, 28, paragrafo 5 e 32, paragrafo 1, sono stati rispettati, b)i prodotti di cui trattasi danno diritto ad una restituzione di importo uguale o superiore a quello calcolato in conformità dell', paragrafo 3. 3. Salvo caso di forza maggiore, si applicano le disposizioni seguenti : a)Se uno dei termini di cui agli , paragrafo 5, 28 paragrafo 5, e 32, paragrafo 1, non è stato rispettato : ii(i)la restituzione viene anzitutto ridotta del 15 %. La parte restante, in appresso denominata restituzione ridotta, viene inoltre diminuita come segue : i(ii)per ogni giorno di superamento del termine di cui agli , paragrafo 5 e 28, paragrafo 5, viene detratto il 2 % della restituzione ridotta, e (iii)per ogni giorno di superamento del termine di cui all', paragrafo 1, viene detratto il 5 % della restituzione ridotta. La cauzione incamerata è uguale : -alla riduzione della restituzione in conformità del comma precedente, maggiorata del 20 %. La parte restante della cauzione viene svincolata. b)Se i documenti di cui all', paragrafo 2, sono presentati entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione e se tutte le altre condizioni sono state rispettate, l'importo rimborsato è pari all'85 % della cauzione. c)Se i documenti di cui all', paragrafo 2, sono presentati entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione e se uno dei termini di cui agli , paragrafo 5, 28 para- grafo 5, e 32, paragrafo 1, non è stato rispettato, è rimborsato l'importo seguente : -un importo pari a quello che sarebbe stato rimborsato in caso di applicazione della sola lettera b), -diminuito della cauzione che sarebbe stata incamerata in caso di applicazione della sola lettera a). d)Se -i termini di cui agli , paragrafo 5, 28, paragrafo 5, e 32, paragrafo 1, sono stati rispettati, -l'importo della restituzione è inferiore a quello pagato in anticipo, la cauzione incamerata è uguale alla differenza, maggiorata del 20 %, tra l'importo pagato in anticipo e l'importo della restituzione effettiva. e)Se -i termini di cui agli , paragrafo 5, 28, paragrafo 5, e 32, paragrafo 1, non sono stati rispettati, -l'importo della restituzione è inferiore a quello pagato in anticipo, la cauzione incamerata è uguale -alla differenza, maggiorata del 20 %, tra l'importo della restituzione pagato in anticipo e l'ammontare effettivo della restituzione ; corrispondente alla cauzione che sarebbe stata incamerata in caso di applicazione, alla restituzione effettiva, della sola lettera a). f)Se -i termini di cui agli , paragrafo 5 e 28, paragrafo 5 e 32 paragrafo 1, sono stati rispettati, -l'importo della restituzione è inferiore a quello pagato in anticipo, -i documenti di cui all', paragrafo 2 sono presentati entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione, l'importo da rimborsare è uguale a : -un importo pari a quello che sarebbe stato rimborsato in caso di applicazione della sola lettera b), -diminuito della differenza, maggiorata del 20 %, tra l'importo pagato in anticipo e l'importo della restituzione effettiva. g)Se -i termini di cui agli , paragrafo 5, 28, paragrafo 5, e 32, paragrafo 1 non sono stati rispettati, -l'importo della restituzioni è inferiore a quello della cauzione anticipata, -i documenti di cui all'articulo 47, paragrafo 2 sono presentati entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione, l'importo de rimborsare è uguale a : -un importo pari a quello che sarebbe stato rimborsato in caso di applicazione della sola lettera b), -diminuito della differenza, maggiorata del 20 %, tra l'importo pagato in anticipo e l'importo della restituzione effettiva, -diminuito della cauzione che sarebbe stata incamerata in caso di applicazione della sola lettera a) alla restituzione effettiva. 4. Qualora si applichi la maggiorazione minima prevista dall', paragrafo 1, seconda frase, ogni volta che nel paragrafo 3 viene fatto riferimento ad una percentuale del 20 % si deve intendere una percentuale corrispondente al rapporto tra la maggiorazione minima e l'importo pagato in anticipo. 5. Se, per un caso di forza maggiore, l'importo della restituzione è inferiore a quello delle restituzione anticipata, la cauzione incamerata è uguala alla differenza tra : -l'importo della restituzione anticipata, e -l'importo della restituzione effettivamente dovuto. Questa disposizione si applica anche nel caso in cui il diritto alla restituzione riguarda un importo della restituzione inferiore a quello già anticipato e se i termini di cui agli , paragrafo 5, 28, paragrafo 5 e 32, para- grafo 1, non sono stati rispettati per un caso di forza maggiore. 6. Qualore sia accertato che i prodotti o le merci : -non hanno lasciato il territorio dello Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di pagamento, la cauzione incamerata viene ridotta dell'importo compensativo monetario negativo maggiorato del 20 %, salvo che lo Stato membro applichi le disposizioni dell', paragrafo 2, -hanno lasciato il territorio dello Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di pagamento, la cauzione incamerata viene ridotta dell'importo compensativo monetario positivo maggiorato del 20 %. TITOLO 3 ALTRI TIPI DI ESPORTAZIONE E CASI PARTICOLARI CAPITOLO 1 DESTINAZIONI ASSIMILATE AD UN'ESPORTAZIONE FUORI DELLA COMUNITÀ E APPROVVIGIONAMENTO DI BORDO
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