Art. 31
In vigore dal 27 nov 1987
1. Una cauzione pari alla somma dell'importo calcolato conformemente all', paragrafo 3, e dell'eventuale importo compensativo monetario positivo, maggiorata del 20 % di detto importo, viene costituita prima dell'accettazione della dichiarazione di pagamento. La maggiorazione non può essere inferiore a 3 ECU/100 kg di massa netta.
2. Gli Stati membri che applicano importi compensativi monetari negativi possono calcolare le cauzioni di cui al paragrafo 1 sulla base dell'importo della restituzione, calcolato conformemente all', paragrafo 3, ridotto dell'eventuale importo compensativo monetario negativo, purché una procedura amministrativa nazionale garantisca la riscossione dell'importo compensativo monetario dovuto qualora il diritto alla restituzione non sussista ovvero riguardi una restituzione di entità inferiore all'importo compensativo monetario.
3. Gli Stati membri possono consentire che la cauzione di cui al paragrafo 1 venga costituita dopo l'accettazione della dichiarazione di pagamento, sempreché le norme nazionali :
-facciano obbligo all'esportatore di costituire la cauzione entro un massimo di trenta giorni dopo la data in cui è stata accettata la predetta dichiarazione e prima della data in cui verrà effettuato il pagamento anticipato ;
-prevedano il versamento di una somma pari alla maggiorazione di cui al paragrafo 1 qualora la cauzione non venga costituita entro i termini prescritti, salvo caso di forza maggiore ; tuttavia, al dichiarante che dimostri di aver esercitato la massima diligenza, può essere concessa una proroga del termine.
Storico versioni
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