Art. 30

Art. 30

In vigore dal 27 nov 1987
1. La dichiarazione d'esportazione deve essere presentata nello Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di pagamento ovvero, qualora si applichi l'arti- colo 28, paragrafo 6, nello Stato membro nel quale è avvenuto il magazzinaggio, al più tardi l'ultimo giorno del periodo di cui all', paragrafo 5, e all', paragrafo 5. 2. Ai fini del presente articolo, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi sono considerati come un unico Stato membro per l'applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 565/80.
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