Art. 29

Art. 29

In vigore dal 27 nov 1987
1. L'importo da pagare prima dell'esportazione viene pagato dallo Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di pagamento. 2. Il pagamento ha luogo soltanto previa domanda scritta dell'esportatore. A tal fine, gli Stati membri possono esigere l'impiego di un formulario speciale. 3. L'importo viene calcolato sulla base del tasso di restituzione applicabile per l'uso o la destinazione eventualmente indicati. In mancanza di tale indicazione si applica il tasso di restituzione meno elevato. Il tasso applicato, diminuito o maggiorato, secondo il caso, degli eventuali importi compensativi adesione, viene moltiplicato per il coefficiente fissato in conformità dell'arti- colo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione(1). 4. L'importo calcolato in conformità del paragrafo 3 viene diminuito o maggiorato, secondo il caso, degli importi compensativi monetari eventualmente applicabili nello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di pagamento. In caso di applicazione dell', paragrafo 3, Ia riduzione o la maggiorazione vengono calcolate ; -ove si tratti di una riduzione, sulla base dell'importo compensativo monetario più elevato ; -ove si tratti di una maggiorazione, sulla base dell'importo compensativo monetario meno elevato. Tali importi provvisori vengono adeguati non appena sono noti gli importi definitivi.
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