Art. 27

Art. 27

In vigore dal 27 nov 1987
1. Per i prodotti trasformati o le merci ottenute da prodotti di base si prendono in considerazione, per calcolare la restituzione e l'importo compensativo monetario, i risultati dell'esame della dichiarazione di pagamento, congiunto eventualmente all'esame dei prodotti di base in causa. 2. Il paragrafo 1 non osta all'eventuale esercizio di controlli successivi da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato né alle possibili conseguenze che ne derivano nell'applicazione delle disposizioni vigenti. 3. I prodotti di base devono far parte, in tutto o parzialmente, dei prodotti trasformati o delle merci esportate. Tuttavia, previa autorizzazione delle autorità competenti, i prodotti di base possono essere sostituiti da prodotti equivalenti, classificati nella stessa sottovoce della nomenclatura combinata, della stessa qualità commerciale e con le stesse caratteristiche tecniche e in possesso dei requisiti posti per la concessione della restituzione all'esportazione. 4. Il sistema dell'equivalenza non si applica ai prodotti provenienti dall'intervento e destinati ad essere esportati in base al sistema di controllo previsto dall' del regolamento (CEE) n. 1687/76. 5. Il prodotti di base possono rimanere sotto controllo doganale, ai fini della loro trasformazione, per un periodo di sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento. Tuttavia, qualora l'esportazione sia subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione o venga presentato un titolo di fissazione anticipata, detto periodo è uguale al rimanente periodo di validità del titolo. Quando l'operazione è effettuata mediante presentazione di un titolo il cui periodo rimanente di validità è : -inferiore a tre mesi, tale periodo viene portato a tre mesi ; -superiore ad un anno, tale periodo viene ridotto ad un anno.
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