Art. 26

Art. 26

In vigore dal 27 nov 1987
1. Alla data di accettazione della dichiarazione di pagamento, i prodotti o le merci devono essere sottoposti a controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità o raggiungono una destinazione prevista. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 387R3665.12. La data di accettazione della dichiarazione di paga- mento condiziona : a)il tasso della restituzione o quello dell'importo compensativo monetario, se tali tassi non sono fissati in anticipo ; b)le eventuali modifiche da apportare al tasso della restituzione o a quello dell'importo compensativo monetario fissati in anticipo.
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