Art. 24

Art. 24

In vigore dal 27 nov 1987
1. Per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 565/80, , gli importi compensativi monetari negativi non vengono presi in considerazione nell'accertare se sia stata fissata o meno una restituzione pari o superiore a zero. 2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 565/80 si applicano agli importi compensativi monetari positivi quando sono concessi in aggiunta ad una restituzione.
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