Art. 22

Art. 22

In vigore dal 27 nov 1987
1. Su richiesta dell'esportatore, gli Stati membri anticipano, del tutto o in parte, l'importo della restituzione non appena sia stata accettata la dichiarazione d'esportazione, a condizione che il rimborso di detta anticipo, maggiorato del 15 %, sia garantito mediante costituzione di una cauzione. Gli Stati membri possono determinare le condizioni alle quali è possibile chiedere l'anticipo di una parte della restituzione. 2. L'importo dell'anticipo è calcolato tenuto conto del tasso della restituzione applicabile per la destinazione dichiarata e, se del caso, corretto degli importi compensativi monetari, degli importi compensativi adesione e degli altri importi previsti dalla regolamentazione comunitaria.
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