Art. 20
In vigore dal 27 nov 1987
1. In deroga all' e fatta salva l'applicazione dell', non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, viene versata una parte della restituzione.
Se l'importo da pagare non supera i 1 000 ECU, lo Stato membro può differirne il pagamento sino al versamento dell'importo totale della restituzione in causa, a meno che l'esportatore interessato dichiari che, per l'operazione di cui trattasi, non chiederà un importo supplementare.
2. La parte della restituzione di cui al paragrafo 1 è calcolata :
a)in caso di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione :
in base al tasso più basso applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione d'esportazione, purché per i prodotti in causa tale tasso sia valido per tutti i paesi terzi ;
b)in caso di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, senza clausola di destinazione obbligatoria :
in base al tasso più basso della restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda per il titolo d'esportazione o di fissazione anticipata, purché per i prodotti in causa tale tasso sia valido per tutti i paesi terzi ; se del caso, questo tasso è adattato il giorno di accettazione della dichiarazione d'esportazione ;
c)in caso di esportazione con fissazione anticipata della restituzione e con clausola di destinazione obbligatoria :
-in base al tasso della restituzione calcolato a norma della lettera b), qualora tale tasso sia inferiore a quello calcolato a norma della lettera a),
-in base al tasso della restituzione calcolato a norma della lettera a), qualora tale tasso sia inferiore a quello calcolato a norma della lettera b),
purché per i prodotti in causa, tali tassi siano validi per tutti i paesi terzi il giorno di accettazione della dichiara- zione d'esportazione e il giorno della presentazione della domanda per il titolo d'esportazione o di fissazione anticipata.
3. Se il tasso di una restituzione è stato fissato mediante gara e tale gara prevede una clausola di destinazione obbligatoria, la non fissazione di una restituzione periodica o l'eventuale fissazione di una restituzione periodica per questa destinazione obbligatoria, il giorno di presentazione della domanda di titolo e il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo del tasso più basso della restituzione.
Storico versioni
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