Art. 17

Art. 17

In vigore dal 27 nov 1987
1. Il prodotto deve essere stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione ; termini supplementari possono tuttavia essere concessi alle condizioni contemplate all'. 2. Sono considerati importati come tali i prodotti per i quali nessun elemento attesta l'avvenuta trasformazione. Tuttavia : -le manipolazioni destinate a garantire la conservazione dei prodotti come tali di cui all', para- grafo 4, possono essere effettuate se, nell'elenco delle restituzioni, il prodotto importato nel paese terzo non rientra in un'altra sottovoce della nomenclatura utilizzata per le restituzioni per la quale è stato fissato un tasso di restituzione diverso da quello del prodotto esportato ; -un prodotto è considerato importato come tale allorché è stato trasformato prima dell'importazione, a condizione che la trasformazione abbia avuto luogo nel paese terzo in cui tutti i prodotti risultanti dalla trasforma- zione stessa sono stati importati. 3. Il prodotto si considera importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo.
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