Art. 16

Art. 16

In vigore dal 27 nov 1987
1. Quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione, il versamento della restituzione è subordinato alle condizioni supplementari definite agli arti- coli 17 e 18. 2. Se, il giorno della fissazione anticipata della restitu- zione è applicabile un unico tasso di restituzione per tutte le destinazioni e se esiste una clausola di destinazione obbligatoria, tale situazione è considerata come una differenziazione del tasso secondo la destinazione, se il tasso della restituzione in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione è inferiore al tasso fissato in anticipo, eventualmente adeguato alla data dell'accettazione suddetta.
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