Art. 14
In vigore dal 27 nov 1987
1. Per le esportazioni oggetto di un prelievo o di una tassa all'esportazione fissati in anticipo o mediante gara non viene concessa alcuna restituzione.
2. Se per un prodotto composto si applica un prelievo o una tassa all'esportazione fissati in anticipo per uno o più componenti, non viene concessa alcuna restituzione per il componente o i componenti in causa.
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