Art. 10

Art. 10

In vigore dal 27 nov 1987
1. Se la restituzione è subordinata all'origine comunitaria del prodotto, l'esportatore è tenuto a dichiararla conformemente alle regole comunitarie in vigore. 2. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 766/68, l'esportatore è tenuto a dichiarare che lo zucchero risponde ad una delle condizioni previste da tale regolamento e a precisare la condizione di cui trattasi. Per l'applicazione dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 326/71, l'esportatore è tenuto a dichiarare che il tabacco proviene dal raccolto per il quale è chiesta la restituzione. 3. Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono verificate nel modo in cui sono stati verificati gli altri elementi della dichiarazione d'esportazione
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