Art. 2
In vigore dal 26 nov 1987
1. L'organismo d'intervento greco prende in consegna il frumento tenero caricato sul mezzo di trasporto nelle località di magazzinaggio dell'organismo d'intervento di partenza e ne assume la responsabilità a partire da tale momento.
L'organismo d'intervento spagnolo comunica a mano a mano all'organismo d'intervento greco i quantitativi in uscita.
2. L'importo delle spese di avvicinamento del prodotto in oggetto viene fissato dall'organismo d'intervento greco tramite procedura di gara. Le spese includono:
a) il trasporto (escluse le operazioni di carico) dalle località di magazzinaggio di partenza fino alla località di magazzinaggio di destinazione (escluse le operazioni di scarico);
b) le spese di assicurazione che coprono il prezzo d'acquisto all'intervento di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
3. La gara può riferirsi ad una o più partite.
4. L'organismo d'intervento greco fissa la clausole e le condizioni della gara conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In particolare deve essere prevista la costituzione di una cauzione a garanzia del buon fine delle operazioni oggetto della gara e la possibilità di presentare le offerte mediante telecomunicazione scritta o telegramma.
Va inoltre garantita la parità di accesso e di trattamento a tutti gli interessati, indipendentemente dal luogo di stabilimento nella Comunità. A tal fine l'organismo d'intervento greco, dopo la firma della decisione di gara, comunica alla Commissione la data di apertura della gara. Non appena ricevuta tale informazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Per la presentazione delle offerte all'organismo d'intervento greco è previsto un termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla data di tale pubblicazione.
Le offerte depositate presso l'organismo d'intervento greco vengono effettuate ed accettate in dracme.
5. È dichiarato aggiudicatario il miglior offerente.
Tuttavia, se nessuna offerta corrisponde ai prezzi e alle spese di norma praticati, non viene dato seguito alla gara.
6. L'organismo d'intervento greco informa la Commissione dello svolgimento delle operazioni di gara e ne comunica immediatamente i risultati sia alla Commissione che all'organismo d'intervento spagnolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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