Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2935/87 è è modificato come segue:
In vigore dal 25 nov 1987
1. All', paragrafo 1 la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
« a) per quanto riguarda le arance delle varietà Biondo comune, Shamouti, Cadenera, Castellana e Macetera ».
2. All' la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
« a) per le arance delle varietà Biondo comune, Shamouti, Cadenera, Castellana e Macetera ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1987:3536:oj#art-1