Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2935/87 è è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2935/87 è è modificato come segue:

In vigore dal 25 nov 1987
1. All', paragrafo 1 la lettera a) è sostituita dal testo seguente: « a) per quanto riguarda le arance delle varietà Biondo comune, Shamouti, Cadenera, Castellana e Macetera ». 2. All' la lettera a) è sostituita dal testo seguente: « a) per le arance delle varietà Biondo comune, Shamouti, Cadenera, Castellana e Macetera ».
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