Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 989/86 è modificato come segue:
In vigore dal 24 nov 1987
1) Il testo dell' è sostituito dal seguente testo:
«
1. Per la campagna 1987/1988 i trasformatori stabiliti in Spagna comunicano entro e non oltre il 1o gennaio 1988 all'organismo designato dalle autorità spagnole, il quantitativo totale di arance fresche per ognuna dela varietà "Cadenera", "Castellana" e "Macetera" sottoposto a trasformazione e le rispettive quantità ottenute, espresse in peso netto, di prodotti finiti per ognuna delle campagne 1984/1985, 1985/1986, e 1986/1987;
2. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1562/85 sono applicabili, mutatis mutandis, alle comunicazioni previste dal paragrafo 1 ».
2) All', il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente testo:
« 1. I quantitativi di prodotti che a norma dell'articolo 119, paragrafo 4 dell'atto di adesione e dell' del regolamento (CEE) n. 3391/87 del Consiglio (*) possono beneficiare dell'aiuto comunitario, sono fissati dalla Spagna, per ciascun trasformatore e ciascuna campagna, in termini di percentuale della produzione del trasformatore nel corso delle campagne prese in considerazione ai fini del calcolo della produzione totale media di cui al paragrafo 3.
2. La percentuale di cui al paragrafo 1 rappresenta l'aliquota della produzione totale media spagnola, espressa in quantità di materie prime utilizzate, cui è limitata la concessione dell'aiuto alla produzione.
Il quantitativo cui è limitata la concessione dell'aiuto alla produzione corrisponde al quantitativo che figura, per ciascun gruppo di prodotti, all'articolo 119, paragrafo 4 dell'atto di adesione e all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3391/87, ridotto del 2 %. Tale percentuale del 2 % va ripartita tra i trasformatori conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.
(*) GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 2. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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