Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 nov 1987
1. I trasformatori comunicano entro e non oltre il 1o gennaio 1988 all'organismo designato dalle autorità competenti degli Stati membri interessati il quantitativo totale di arance fresche della varietà Shamouti poste in lavorazione nonché il quantitativo ottenuto, espresso in peso netto, di prodotti finiti, per ognuna delle campagne 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987. 2. In casi eccezionali e debitamente giustificati con soddisfazione dello Stato membro interessato, quest'ultimo può accogliere le comunicazioni pervenute dopo il termine di cui al paragrafo 1, purché non ne conseguano ripercussioni negative sul sistema di concessione della compensazione finanziaria.
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