Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1987. Per la Commissione Peter SCHMIDHUBER Membro della Commissione (1) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7. (3) GU n. L 183 de 14. 7. 1975, pag. 3.
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