Art. 3
In vigore dal 24 nov 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1987.
Per la Commissione
Peter SCHMIDHUBER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7.
(3) GU n. L 183 de 14. 7. 1975, pag. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3522:oj#art-3